Calcolo Tasi 2019

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

 

ATTESO che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

 

VISTA la deliberazione C.C n. 3 del  26/06/2020 di approvazione del  regolamento dell’IMU.

 

 

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

  1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
  4. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  5. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  6. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

 

RITENUTO provvedere alla approvazione delle aliquote per l’anno 2021 confermando quelle approvate per l’anno  2020 con atto C.C. n.4 del 26/06/2020;

 

VISTO  Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell’area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

 

Con votazione resa nei modi di legge che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: ______ ()

Voti favorevoli: __________()

 

D E L I B E R A

 

  1. Di richiamare le premesse narrative a far parte interante e sostanziale del presente provvedimento;

 

  1. Di confermare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 2021:

 

 ALIQUOTE IMU ANNO 2021

 

CATEGORIA

ALIQUOTA

1

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, relative pertinenze  

0,5%

2

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT. A1/A8/A9

ESENTI

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale  per ciascuna  delle tre  precedenti categorie catastali indicate

ESENTI

4

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che non rientrano nel numero massimo di unità pertinenziali esenti di cui al punto 3

1.06%

5

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro pertinenze ed accessori

1.06%

6

 Terreni agricoli e aree fabbricabili destinate ad uso agricolo 

ESENTI

7

Fabbricati rurali ad uso strumentale

ESENTI

8

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

ESENTI

 

 

 

  1. di stabilire le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021 così come segue:

 

  1. € 200,00 detrazione complessiva a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;

 

  1. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per tale finalità l’atto sarà inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

 

 

Infine con n. () voti favorevoli resi nei modi di legge da n. () Consiglieri  presenti e votanti

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.